l'uso della valvola deviatrice non e alla portata dell'inquilino, come la manopola che se si rompe anche se e vecchia spetta all'inquilino sostituirla,nel programma di manutenzione non ce la voce valvola deviatrice in nessuna caldaia, qiondi va in manutenzione straordinaria, come la scheda e lo scambiatore primario (per lo scambiatore secondario e da vedere)La Cassazione, pronunciandosi sul concetto d'interventi di piccola manutenzione, ha specificato che “non rientrano tra le riparazioni a carico dell'inquilino a norma dell'art. 1609 c.c. quelle relative agli impianti interni della struttura del fabbricato (elettrico, idrico, termico) per l'erogazione dei servizi indispensabili al godimento dell'immobile, atteso che, mancando un contatto diretto del conduttore con detti impianti, gli eventuali guasti manifestatisi improvvisamente e non dipendenti da colpa dell'inquilino per un uso anormale della cosa locata, devono essere imputati a caso fortuito o vetustà, e pertanto le spese delle relative riparazioni gravano sul locatore che, ai sensi dell'art. 1575 c.c., comma 2 deve tenere costantemente l'immobile in stato da servire all'uso convenuto (Cass. n. 271/89)” (Cass. 28 novembre 2007 n. 24737).