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caldaia a camera aperta

Ultimo Aggiornamento: 01/03/2013 11:27
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Utente Junior
28/02/2013 23:12

secondo voi posso montare una caldaia a camera aperta in cucina ,in canna fumaria collettiva dove sopra alloggio montano caldaie a camera aperta su impianto riscaldamento nuovo
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FONDATORE E AMMINISTRATORE
01/03/2013 09:23

Si rispettando la normativa e cioè le prese di aerazione dimensionate per i kw della caldaia e il tiraggio non deve essere inferiore a -3 pascal... Poi ti consiglio di consultare se ci sono normarive locali specifiche nella tua zona....Nella mia funziona cosi.
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Utente Junior
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01/03/2013 09:35

ATTENZIONE
Attenzione alle canne fumarie collettive!
Verificare:
- quanti sono collegati? ( più di sei, la cfc è fuori norma)
- la canna fumaria collettiva è stata dimensionata per collegare caldaie da 24Kw? (perché se originariamente era stata costruita per l'evacuazione fumi delle cucine o per caldaie SOLO RISCALDAMENTO, è certo che le sezioni sono insufficienti per evacuare il volume fumi prodotto da una 24 Kw)

[SM=g7285]

Colui che divide il proprio sapere e lo discute con gli altri, ottiene una conoscenza universale serena. Povero invece chi pensa di sapere e tiene per sé
Un sorriso
Antonella
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Utente power+
01/03/2013 11:27

colgo l'occasione per informarvi su questa nuova legge:

L’evacuazione diretta orizzontale all’esterno dei prodotti della combustione dei generatori di calore a gas (scarico a parete) è disciplinata (a livello nazionale) da due tipologie di provvedimenti:

norma tecnica;
regola tecnica
La “norma tecnica” è un documento volontario e specifica le modalità tecniche in merito a “come è opportuno operare” (principio della “buona tecnica”).
Attualmente è in vigore la norma tecnica UNI 7129-3:2008 (la norma UNI 11071 rimanda a tale norma per lo scarico a parete), che fissa le distanze del terminale di scarico (ad esempio, da una finestra) e tutte le altre modalità operative.
La “regola tecnica” è un documento cogente e specifica “cosa e quando è obbligatorio fare”.
Fino a poche settimane fa era in vigore l’articolo 5 comma 9 del D.P.R. 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni; tale provvedimento legislativo stabiliva, ad esempio, le possibilità di scarico orizzontale nel caso di “sostituzione” di una caldaia esistente, nel caso di “nuova installazione di caldaia in edificio esistente sprovvisto di impianto termico”, nel caso di “ristrutturazione di impianto autonomo” e così via.

La novità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 (Suppl. Ordinario n. 208) è stata pubblicata la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”). Il decreto-legge è comunemente conosciuto come “Decreto Sviluppo bis”.
La Legge è entrata in vigore il 19 dicembre 2012 e contiene la modifica dell’articolo 5 comma 9 del D.P.R. 412/1993.

In sostanza, nel caso di nuova installazione di caldaie a condensazione appartenenti alla classe di NOx meno inquinante si potrà derogare dall’obbligo di scarico a tetto purché si rispettino le distanze indicate dalla UNI 7129 e successive integrazioni (distanze dei terminali da balconi, finestre, aperture di aerazione/ventilazione, piano di calpestio, et cetera).
Il nuovo testo prevede infatti che l’obbligo generalizzato di scarico a tetto non si applichi “nel caso di installazione di generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502” purché si rispetti il posizionamento dei terminali in facciata indicato nella UNI 7129. La classe meno inquinante è quella caratterizzata da emissioni (medie ponderate) di NOx inferiori a 70 mg/kWh.

Anche in caso di distacco della singola utenza da un impianto di riscaldamento centralizzato, di trasformazioni da centralizzato ad autonomo, di ristrutturazioni della totalità degli impianti autonomi appartenenti allo stesso edificio, sarà possibile derogare dall’obbligo di scarico a tetto se si utilizzano caldaie a condensazione a basso NOx.
Sparisce inoltre (rispetto al D.P.R. 412/1993) il riferimento alle diverse disposizioni legislative locali più restrittive.

Conclusioni

La nuova Legge favorisce l’installazione delle caldaie a condensazione a basse emissioni. [SM=g2892668] ciò è utile per incrementare il risparmio energetico e la salvaguardia dell’ambiente.

N.B. È importante tenere presente, però, che, dal 19 dicembre 2012 in poi, le caldaie “convenzionali” (comprese quelle Ecologiche) NON possono più essere installate in modalità “scarico a parete”, neanche nei casi di “sostituzione” o di “mera sostituzione” di esistenti generatori con scarico a parete.
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