FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

Problema "amministrativo"

  • Messaggi
  • OFFLINE
    mone8614
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 13/09/2016
    Registrato il: 13/09/2016
    Città: RAVARINO
    Età: 37
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 13/09/2016 11:34
    buongiorno,domanda per esperti:ho avuto un problema con la caldaia del mio appartamento dove sono in affitto, non credo sia un problema legato alla manutenzione (che ho sempre fatto) perchè ho dovuto far sostituire un pezzo fondamentale, ovvero il Gruppo Tre Vie, senza il quale non sono sono riuscito ad usare l'acqua calda per un mese!!Data la spesa della sostituzione (280€) e dato il fatto che io tra qualche mese lascio l'appartamento, vorrei sapere se come penso la spesa debba essere a carico della proprietaria oppure a carico mio...Grazie mille!!!
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 13/09/2016 20:02
    l'uso della valvola deviatrice non e alla portata dell'inquilino, come la manopola che se si rompe anche se e vecchia spetta all'inquilino sostituirla,nel programma di manutenzione non ce la voce valvola deviatrice in nessuna caldaia, qiondi va in manutenzione straordinaria, come la scheda e lo scambiatore primario (per lo scambiatore secondario e da vedere)La Cassazione, pronunciandosi sul concetto d'interventi di piccola manutenzione, ha specificato che “non rientrano tra le riparazioni a carico dell'inquilino a norma dell'art. 1609 c.c. quelle relative agli impianti interni della struttura del fabbricato (elettrico, idrico, termico) per l'erogazione dei servizi indispensabili al godimento dell'immobile, atteso che, mancando un contatto diretto del conduttore con detti impianti, gli eventuali guasti manifestatisi improvvisamente e non dipendenti da colpa dell'inquilino per un uso anormale della cosa locata, devono essere imputati a caso fortuito o vetustà, e pertanto le spese delle relative riparazioni gravano sul locatore che, ai sensi dell'art. 1575 c.c., comma 2 deve tenere costantemente l'immobile in stato da servire all'uso convenuto (Cass. n. 271/89)” (Cass. 28 novembre 2007 n. 24737).