00 16/09/2013 23:00
Condizione sufficiente per non sottostare agli obblighi di manutenzione è recedere dal contratto di fornitura del combustibile di rete o disattivare il generatore di calore in modo che un’eventuale accensione richieda necessariamente l’intervento di un tecnico abilitato.

La disattivazione e l’eventuale riattivazione dell’impianto termico, devono essere tempestivamente comunicate dal responsabile di impianto alla Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl.

Sono considerati disattivati gli impianti che, al momento della verifica, risultino privi di parti essenziali (es. generatore di calore, contatore del gas, serbatoio di combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori), senza le quali l’impianto non può funzionare.

La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l’utilizzo dell’impianto (sigilli, smontaggio di parte dell’impianto, ecc.).

La data di disattivazione, il nominativo di chi lo ha disattivato e le modalità utilizzate devono essere riportate sul libretto di impianto/centrale di cui al D.M.17/03/2003.