00 16/09/2013 22:32
Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Ai sensi dei regolamenti provinciali e comunali vigenti, i controlli di efficienza energetica del generatore devono essere effettuati con le seguenti scadenze temporali:

- ogni due anni per gli impianti per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido di potenza nominale del focolare < 35 kW;

- ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido,indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare ≥ 35 kW;

- nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva ≥ 350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

Per un efficace meccanismo di accertamento la trasmissione dell’ultimo rapporto di controllo deve avvenire
con una periodicità non superiore a 2 anni.

Per tutte le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto occorre rivolgersi ad una ditta abilitata ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/01/2008 n. 37 (ex legge 46/90) ed in possesso dei requisiti necessari (abilitazione lettere c) ed e)) per tutte le operazioni di controllo e manutenzione.

Il responsabile dell’impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, può affidare le operazioni di manutenzione ad una ditta abilitata secondo quanto previsto dal D.M. 37/08, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, ai sensi delle norme vigenti.

Per ricoprire il ruolo di terzo responsabile nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti termici aventi portata termica superiore a 232 kW, oltre al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08, la ditta di manutenzione dovrà dimostrare il possesso del patentino di abilitazione di II° grado, così come previsto dal D. Lgs. 152/06.

Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il possesso dei requisiti richiesti al terzo responsabile è dimostrato mediante l’iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla Pubblica Amministrazione e pertinenti per categoria, quali, ad esempio: l’albo nazionale costruttori (Ance), categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento; l’iscrizione ad elenchi equivalenti dell’Unione Europea; la certificazione della ditta ai sensi delle norme UNI EN ISO serie 9000, per l’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo.

In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell’impianto o degli impianti a lui affidati.