00 23/04/2012 10:23
Leggi e delibere
IMPIANTI TERMICI IN LOMBARDIA

Le ultime sui prodotti per riscaldamento, sul mercato, sulle tecnologie, le energie rinnovabili o il mondo ROBUR. Qui puoi trovare tutto ciò che ci piace e ci sentiamo in dovere di raccontare o riportare per suscitare in tutti una coscienza ecologica.
immagine della news Impianti termici in Lombardia

16.01.2012
Impianti termici in Lombardia

E’ stata recentemente pubblicata la Deliberazione n. 2601 in data 30/11/2011 da parte della Regione Lombardia, che modifica ed integra le precedenti disposizioni in merito al controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici sul territorio regionale.

Il documento contiene alcune importanti novità di seguito elencate (il testo completo è scaricabile in fondo alla pagina):

Art. 3 – Finalità – il documento disciplina, tra l’altro, la responsabilità e la manutezione degli impianti, la definzione di controllo e manutenzione, gli interventi di efficientamento energetico.

Art. 4 – Definzioni – E’ stato estesa e modificata la definizione di “impianto termico” , inserendo come impianto termico anche gli impianti costituiti esclusivamente da sistemi a pompa di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva e gli impianti destinati alla sola climatizzazione estiva dotati di macchina frigorifera la cui potenza utile nominale sia maggiore di 12 kW. Vengono invece esclusi tutti i radiatori di portata termica inferiore a 4 kW, anche se la loro somma supera i 15 kW.

Art. 7 – Attività di ispezione – Oltre al fissare limiti minimi di rendimento per generatori d’aria calda e caldaie, viene richiesta, durante le ispezioni, una particolare procedura per gli impianti di portata termica oltre i 116 kW che hanno oltre 15 anni. E’ necessario in questi casi un’asseverazione da parte di un progettista che il rendimento medio stagionale sia superiore al valore limite di 65 + 3 log Pn, oppure sostituire i generatori (in questo caso l’asseverazione non è necessaria).

Art. 10 - Requisiti impianti termici – Per i nuovi impianti, per quelli ristrutturati e anche per quelli per i quali vengono sostituiti i generatori di calore sono fissati dei rendimenti termici utili minimi pari a 90 + 2 log Pn. Come si può notare questi rendimenti, necessari anche in caso di semplice sostituzione, sono molto prossimi a valori di condensazione in modo particolare per i generatori d’aria calda (ad esempio, per portata termica pari a 100 kW : 90 + 2*2 = 94%, per portata termica pari a 35 kW : 90 + 2*1,54 = 93%).

Art. 10.2 – Viene inserito l’obbligo della termoregolazione e contabilizzazione nel calore per i sistemi centralizzati anche per gli impianti esistenti (data di entrata in vigore in base alla potenza termica e alla data di installazione).

Art. 12 – Dichiarazione avvenuta manutenzione – La dichiarazione di avvenuta manutenzione (allegati F o G) è obbligatoria per tutti gli impianti termici, ad eccezione di quelli costituiti esclusivamente da pompe di calore. Anche il pagamento dei contributi previsti per gli Enti Locali.

Art. 15 – Requisiti ed adempimenti dell’Installatore – Tra le varie procedure da seguire, l’installatore dovrà compilare la scheda identificativa dell’impianto, dichiarando che questo assolve all’obbligo di copertura del fabbisogno energetico per l’acqua calda sanitaria mediante fonti rinnovabili per almeno il 50%.

Art. 18 – Energy Building Manager – Viene istituita una nuova figura professionale, che unisce quella tipica del manutentore terzo responsabile a quella di consulente per individuare e coordinare interventi per promuovere l’uso razionale dell’energia e ridurre i consumi energetici del sistema edificio-impianto.

[IMG]http://i42.tinypic.com/ipxpnc.gif[/IMG]Scarica quì delibera comunale impianti termici
[Modificato da Mimmo 59 23/04/2012 10:33]