| | | OFFLINE | | Post: 1 Post: 1 | Registrato il: 29/01/2015 Registrato il: 29/01/2015 | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
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29/01/2015 17:12 | |
Buonasera.
Mi trovo nel difficile momento della scelta della caldaia.
Abbiamo da poco finito di realizzare una mansarda e dovremmo montare la caldaia all'esterno, ma vorremmo evitare ulteriori lavori di perforazione ecc. per la canna fumaria.
Vista la mia completa ignoranza al riguardo vi chiedo: esistono caldaie senza canna fumaria? In caso affermativo, su quale mi consigliate di orientarmi (sia come marche che tipologia)?
Grazie mille fin d'ora a tutti |
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| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
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31/01/2015 18:10 | |
Le attuali normative obbligano lo scarico a tetto, per qualsiasi tipo di caldaia, in casi estremi e nei centri storici, puoi scaricare a parete, ma devi installare una caldaia a basso Nox , inoltre un termotecnico deve asseverare il tipo di installazione ( impossibilità alla realizzazione di una canna fumaria )
Questo dice la norma , poi siamo in Italia.............. |
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| | | OFFLINE | Post: 120 Post: 120 | Registrato il: 25/05/2012 Registrato il: 25/05/2012 | Città: VOLTA MANTOVANA | Età: 50 | Sesso: Maschile | Utente Junior | [IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
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02/02/2015 01:11 | |
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014 è stato pubblicato il seguente provvedimento:
DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102.
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
L’articolo 14, commi 8 e 9, modifica sostanzialmente la disciplina dello scarico a parete(mediante una riforma dell’articolo 5, commi 9 e seguenti, del DPR 412/93) nel seguente modo:
a) sono stati aumentati significativamente i casi in cui è possibile scaricare a parete (da 4 a 6);
b) sono state totalmente riviste le tipologie e le caratteristiche dei generatori che possono scaricare a parete.
Per quanto concerne i casi, essi sono i seguenti:
a1) sostituzione di generatore che già scaricava a parete;
a2) sostituzione di generatore che scaricava in canna collettiva ramificata;
a3) l’obbligo di evacuare i fumi a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
a4) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
a5) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
a6) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
Per quanto concerne le tipologie e le caratteristiche dei generatori, che possono scaricare a parete, sono le seguenti:
b1) in relazione ai casi "a1" e "a2", caldaie convenzionali a gas a camera stagna aventi rendimento rispondente ai limiti di legge (non necessariamente ecologiche, non necessariamente a condensazione) (*);
b2) in relazione ai casi "a3", "a4" e "a5", caldaie a gas a condensazione i cui prodotti della combustione hanno emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
b3) in relazione al caso "a6", generatori ibridi compatti costituiti da una caldaia a gas a condensazione (i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh) e da una pompa di calore (avente rendimento rispondente ai limiti minimi di Legge).
* le caldaie devono avere un rendimento maggiore di 90 + 2 log Pn (rif. art. 4, c. 6, lett. a) del D.P.R. 59/09); tutte le caldaie a camera stagna Immergas attualmente in produzione rientrano in questa categoria
In sostanza:
vengono incrementati i casi in cui è possibile scaricare a parete;
spariscono le facilitazioni per le caldaie convenzionali appartenenti alla quarta classe di NOx (100 mg/kWh);
vengono riammesse le caldaie convenzionali a gas a camera stagna (in due casi, di cui uno è il più frequente);
viene re-introdotta la tipologia delle caldaie a condensazione (per alcuni interventi);
viene introdotta una facilitazione per gli ibridi (intesi come "prodotti"); essi sono ammessi allo scarico a parete "incondizionatamente", ovvero senza la verifica di alcuna impossibilità tecnica o di sistemi adeguabili.
È importante notare che il comma “9-quater” dell’articolo 5 (nella versione aggiornata) prescrive quanto segue (in relazione ad eventuali regolamenti locali): “I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”.
Il nuovo Decreto Legislativo è entrato in vigore sabato 19 luglio 2014.
Il nuovo provvedimento semplifica la disciplina dello “scarico a parete” in modo efficace ed efficiente.
21 luglio 2014 |
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