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Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
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TECNICO RESPONSABILE CON REQUISITI DEC. 37/08

Ultimo Aggiornamento: 08/05/2013 19:36
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TECNICO PREPOSTO

OFFRO LAVORO COME TECNICO PREPOSTO

A CHI HA



INTENZIONE DI INIZIARE UN'ATTIVITA' DI



IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA GAS E



MANUTENZIONI E NON POSSIEDE I REQUISITI



TECNICO PROFESSIONALI RICHIESTI DALLA LEGGE.

DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' E RISPONDENZA
 


PER INFO CONTATTARE IL 3382359646
                                    



Il rapporto di immedesimazione con l'impresa

Il responsabile tecnico è il soggetto a cui è devoluta la responsabilità della conduzione tecnica dell'impresa.
Il responsabile tecnico, preposto all'esercizio di una delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del decreto, deve avere un "rapporto di immedesimazione con l'impresa"; deve, pertanto, essere dipendente, o socio o familiare o in possesso di apposita procura .
Il termine "immedesimazione", come ha precisato a suo tempo il Ministero dell'industria, con la Circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994, va interpretato in senso stretto e cioè "riferito alla necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa".
Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione - continua lo stesso Ministero - deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto-responsabile tecnico" operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa.
Sono considerati "immedesimati" con l'impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero:
- il titolare,
- il lavoratore dipendente,
- il socio prestatore d'opera,
- il familiare collaboratore,
- il procuratore,
- l'associato in partecipazione.
Il comma 2 dell'art. 3 del D.M. n. 37/2008, stabilisce che il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
[Modificato da Mimmo 59 08/05/2013 19:36]
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